Il Codice di comportamento, adottato dall’Assemblea dei Soci il 3 aprile 1987, e modificato, da ultimo, il 2 aprile 2020, individua una serie di regole di condotta cui devono essere informati i rapporti tra Associate e clienti, tra consulenti finanziari e clienti, tra Associate e consulenti finanziari, tra le diverse Società associate e, infine, tra queste e l’Associazione.
Con il recente aggiornamento, all’ampliamento dei valori e del perimetro della consulenza si fa corrispondere un rafforzamento dell’impegno delle Associate al rispetto di forme leali di competizione e di corrette politiche commerciali e di remunerazione, nonché all’adozione di misure volte a favorire il ricambio generazionale e un miglior equilibrio dei generi dei propri consulenti finanziari.
Il Codice si compone sia di norme inerenti il comportamento delle Società aderenti all’Assoreti sul mercato e, in specie, nell’attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, sia di vere e proprie norme deontologiche cui le Società medesime dovranno attenersi nell’intento di evitare danni all’immagine del settore, di prevenire forme di concorrenza sleale tra gli operatori e di far sì che l’attività si svolga nell’osservanza delle regole di lealtà e correttezza professionali.L’impegno, richiesto alle Associate, di rispettare regole deontologiche per alcuni versi più ampie ed incisive di quelle già previste nella normativa primaria e regolamentare di settore, riveste connotati di particolare rilevanza in materia di tutela degli interessi della clientela, peraltro funzionale anche alle stesse esigenze di efficienza e di stabilità delle reti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Sotto tale profilo, le norme del Codice risultano, in specie, volte a determinare negli intermediari aderenti atteggiamenti o cautele che difendano il cliente da possibili conseguenze negative di comportamenti non ortodossi, prevedendosi che l’attività delle Associate debba avere luogo in modo professionale, secondo i principi della buona fede e nel rispetto delle regole della verità, onestà e trasparenza.
All’interno del Codice di Comportamento sono, altresì, previste specifiche tipologie di sanzioni e regole procedimentali per la relativa comminatoria, per il caso di inosservanza alle norme del Codice stesso. L’accertamento delle violazioni o comunque della tenuta di comportamenti contrari alle disposizioni del Codice, nonché l’irrogazione, a seconda del grado di rilevanza della violazione, della sanzione del richiamo scritto, della censura scritta, della proposta di sospensione ovvero di espulsione dell’Associata sono rimessi al Giurì d’Onore, cui compete anche ordinare il divieto alla reiterazione del comportamento censurato.