Nell’ambito della prestazione dell’attività di collocamento fuori sede assume rilievo fondamentale l’efficienza del sistema di vigilanza, previsto dalle procedure organizzative interne, rispetto ai comportamenti posti in essere dai promotori finanziari di cui l’intermediario si avvale.
Il Codice di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari – approvato dall’Assemblea dei Soci il 13 marzo 1998, data a partire dalla quale è da ritenersi vincolante per le Associate ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice di Comportamento di Assoreti e modificato, da ultimo, nel dicembre 2020 – risulta funzionale all’esigenza di coadiuvare le società aderenti ad Assoreti nei compiti, previsti dalla normativa di settore, di individuazione e predisposizione delle risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, con specifica attinenza alle attività svolte dal personale addetto e dai consulenti finanziari.
A tal fine, il Codice individua innanzitutto una serie di «indicatori di possibile anomalia», i quali di per sé non costituiscono ipotesi di comportamento scorretto da parte del consulente finanziario, ma rappresentano meri indizi di una possibile situazione di pericolo, che presuppongono o richiedono un attento approfondimento dell’operatività del soggetto vigilato. L’individuazione degli indicatori presuppone l’adozione di adeguati strumenti informatici di supporto da parte delle Associate. Vengono, poi, evidenziati alcuni «strumenti di intervento» di carattere preventivo che, opportunamente adattati all’organizzazione dell’intermediario ed alla tipologia dei prodotti offerti, possono essere impiegati al fine di realizzare una politica aziendale orientata al rispetto di costanti ed elevati livelli di comportamento per la migliore tutela del cliente. In un’ottica di regolazione privata, gli «indicatori» e gli «strumenti» segnalati risultano di ausilio ad un’attività di vigilanza che, attraverso una costante opera di monitoraggio, agevola la facile individuazione e prevenzione dei comportamenti anomali eventualmente posti in essere dai consulenti e svolge, altresì, una importante funzione dissuasiva, nell’ottica del perseguimento di un comportamento complessivo degli intermediari improntato al rispetto di ben definite regole deontologiche. In calce al Codice è acclusa una guida operativa la quale contiene: a) una classifica degli indicatori di anomalia sulla base della priorità loro assegnata; b) i criteri di applicazione degli indicatori medesimi.