Nel 2011 l’Associazione ha adottato i primi Criteri volti ad adattare le disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, pensate per il personale dipendente, anche alla remunerazione provvigionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, introducendo in particolare la distinzione tra provvigioni “ricorrenti” e provvigioni “non ricorrenti” al fine precipuo di assoggettare solo queste ultime, in quanto specificamente incentivanti, alle regole prudenziali previste per la remunerazione variabile del dipendente.
Le Disposizioni normative successive (2014) hanno poi dedicato una sezione specifica alla remunerazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e di altre figure agenziali, riprendendo la suddetta distinzione fra provvigioni “ricorrenti” e provvigioni “non ricorrenti” e individuando le norme applicabili a queste ultime con taluni adattamenti. Gli originari Criteri associativi sono stati così per la massima parte assorbiti dalle nuove Disposizioni normative.
Nel corso degli anni successivi vi sono stati ulteriori interventi normativi (l’ultimo aggiornamento della Banca d’Italia risale all’ottobre 2018), accompagnati anche dai primi orientamenti interpretativi delle Autorità di vigilanza italiane e dell’Unione europea. Si è così ritenuto di procedere nel corso del 2020 alla stesura di nuove Linee guida auspicabilmente utili alla corretta applicazione dell’impianto normativo vigente, a tutela dell’integrità del mercato e per lo svolgimento al suo interno di una competizione sana e leale. I chiarimenti forniti riguardano:
- i criteri di classificazione delle forme di remunerazione maggiormente invalse nella prassi come “ricorrenti” o come “non ricorrenti”, avendo riguardo ai compensi fissi, variabili e in natura, all’ingresso come in corso di rapporto, anche quando costituiscano oggetto di anticipazione, nonché alle over del manager;
- i sistemi di remunerazione e incentivazione (bonus pool e criteri di determinazione ex ante e di correzione ex post della remunerazione non ricorrente);
- i criteri quali-quantitativi per l’eventuale ricomprensione del consulente finanziario agente all’interno del personale più rilevante.Le Linee guida vanno prese in considerazione nella definizione dei criteri di remunerazione dei consulenti finanziari agenti alla luce dei principi di proporzionalità e di autonomia e in relazione alle caratteristiche dimensionali, organizzative ed operative proprie di ciascuna, nonché all’eventuale sottoposizione alle direttive della capogruppo.