Statuto

Lo Statuto, adottato il 24 luglio 1985 e modificato, da ultimo, il 2 aprile 2020, configura Assoreti come una Associazione costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile. Le Società aderenti si riuniscono almeno una volta l’anno per gli adempimenti statutari e, tra l’altro, per deliberare sul rendiconto economico e finanziario della gestione e sulla relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività svolta nell’esercizio precedente; esse procedono ogni triennio alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico e del Revisore Supplente, nonché dei membri del Giurì d’Onore.

Art. 1 Costituzione

È costituita a tempo indeterminato, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, una Associazione senza finalità di lucro denominata: “ASSORETI – Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti”.

L’Associazione ha sede in Roma e potrà istituire altrove, anche all’estero, uffici e rappresentanze.

Art. 2 Scopo

Scopo dell’Associazione è rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti, come definito dall’art. 1, comma 5, lett. f) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avvalendosi di propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, con particolare riguardo a:

  • lo studio e l’evoluzione della normativa e delle prassi di vigilanza nazionali, sovranazionali e internazionali relative al suddetto servizio e in generale alle attività svolte dalle Associate nel quadro della relazione di servizio con il cliente, nonché il tempestivo aggiornamento in materia nei confronti delle Associate;
  • il costante contatto con le Autorità di vigilanza nazionali, sovranazionali e internazionali, con le pubbliche Amministrazioni e con gli Enti, pubblici e/o privati, comunque interessati al servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • l’impegno delle Associate a fornire le informazioni e i dati necessari all’espletamento del mandato associativo, nel rispetto della più assoluta riservatezza;
  • l’elaborazione statistica di dati aggregati rilevanti ai fini di una aggiornata quantificazione ed analisi dell’evoluzione del settore in cui operano le Associate, sulla scorta delle informazioni da queste stesse fornite;
  • il Codice di comportamento comune, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle Associate, viene da queste accettato al momento della ammissione all’Associazione;
  • la promozione ed organizzazione di studi, pubblicazioni, seminari e dibattiti ed ogni altra iniziativa tesa all’approfondimento delle problematiche connesse alla relazione con la clientela, alla formazione e all’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nonché all’educazione dei risparmiatori e alla valorizzazione dei rapporti con i medesimi.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure costituire e/o partecipare a società di servizi nonché aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l’integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

Art. 3 Associati

Possono divenire Associati di Assoreti i soggetti abilitati che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti avvalendosi di propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione in merito è insindacabile. Il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l’altro, la meritevolezza del soggetto istante, tenendo conto anche di eventuali contenziosi con le Associate.

Le Associate si impegnano ad osservare il presente Statuto, il Codice di comportamento comune e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione, nonché a prestare con spirito di solidarietà la loro collaborazione all’Assoreti per la realizzazione dei fini istituzionali.

La qualità di Associata si perde:

  • per revoca da parte delle competenti Autorità della, ovvero per decadenza dalla, autorizzazione che abilita alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • per cessazione della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • per gravi inadempienze dell’obbligo contributivo;
  • per provvedimento di esclusione;
  • per recesso.

L’esclusione viene decisa, con delibera motivata a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Giurì d’Onore e la relativa delibera è notificata mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea nel termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione. Tale ricorso sospende l’efficacia della delibera di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede allora senza indugio alla convocazione dell’Assemblea, nel corso della quale al ricorrente non competerà diritto di voto.

Il recesso dall’Associazione può avvenire in ogni tempo, con preavviso di tre mesi. L’uscita dall’Assoreti, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione, né al rimborso della quota associativa una tantum versata al momento dell’ammissione all’Associazione e dei contributi annuali versati, né all’abbuono dei contributi dovuti per l’esercizio in corso.

Art. 4 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato di Gestione;
  4. il Presidente ed i Vice Presidenti;
  5. il Segretario Generale;
  6. il Revisore Unico;
  7. il Giurì d’Onore.

Art. 5 Assemblea

L’Assemblea delle Associate viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, trasmesso con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. L’avviso viene inviato almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione; in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 3 giorni.

Sono comunque valide le Assemblee che, pur in assenza della convocazione, vedono la presenza di tutte le Associate, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile (Assemblea annuale) per gli adempimenti statutari.

L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Associate che siano in regola con il pagamento dei contributi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano nella carica ovvero, in subordine, per età, ovvero, in ulteriore subordine, da persona designata dall’Assemblea.

Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

L’Assemblea:

  1. procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico e del Revisore supplente, nonché dei membri del Giurì d’Onore; può altresì deliberare, con la maggioranza qualificata dei voti prevista dal successivo art. 6, comma 6, la nomina di un Presidente scelto al di fuori della compagine associativa tra persone di chiara e comprovata fama;
  2. delibera sul rendiconto economico e finanziario della gestione e sulla relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività svolta nell’esercizio precedente;
  3. delibera sul conto di previsione;
  4. delibera sulle proposte di modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
  5. delibera sul ricorso contro l’esclusione delle Associate a norma dell’art. 3;
  6. approva il Codice di comportamento.

Art. 6 Voto, deleghe e maggioranza nell’Assemblea

Sono ammesse all’Assemblea ad esercitare il diritto di voto le Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le deleghe possono essere conferite solo ad altra Associata che non potrà riceverne più di due.

Ogni Associata ha diritto a tanti voti quanto è il quoziente tra i contributi versati e dieci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tante Associate che rappresentino almeno la metà dei voti. In seconda convocazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata per la valida costituzione dell’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti alle Associate intervenute alla riunione, in proprio o per delega.

Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti delle Associate intervenute in proprio o per delega; ove rilevante, in caso di parità di voti si intenderà eletto il candidato più anziano di età.

L’eventuale nomina del Presidente esterno alla compagine associativa deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti alle Associate.

Per le modifiche statutarie e del Codice di comportamento occorre la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutte le Associate, riunite in Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione: nomina, composizione e funzionamento

Salvo quanto previsto nei successivi commi 4, 5, 6 e 11, il Consiglio di Amministrazione è composto da tanti membri quante sono le Associate aventi un rapporto contrattuale in essere con 1.000 o più consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello nel quale si tiene l’Assemblea per la nomina delle cariche associative.

Tali Associate designano ciascuna un membro scegliendolo fra i componenti dei propri organi con funzione di supervisione strategica o di gestione.

Nel caso di più Associate appartenenti al medesimo gruppo, ai fini del raggiungimento della soglia di cui al comma 1 si sommano i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con i quali ciascuna Associata del gruppo abbia un rapporto contrattuale in essere alla suddetta data del 31 dicembre. L’Associata del gruppo con il numero più elevato di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ha il diritto di designare il membro scegliendolo fra i componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica o di gestione di una delle Associate del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da un ulteriore membro che può essere designato da ognuna delle rimanenti Associate fra i componenti dei propri organi con funzione di supervisione strategica o di gestione. In presenza di più designazioni, viene nominato il membro designato dall’Associata con il numero più elevato di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede alla suddetta data del 31 dicembre. A tal fine si sommano i consulenti finanziari delle Associate appartenenti ad un medesimo gruppo e il diritto di designazione spetta all’Associata del Gruppo con il maggior numero di essi.

E’ altresì membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente, il Presidente che sia stato eventualmente eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 5, comma 7, lett. a).

In ogni caso il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore ad undici. Nel caso in cui le Associate aventi diritto alla designazione di un membro ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 siano più di dieci, o più di nove nel caso in cui il Presidente sia eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente comma 5, il diritto di designare il membro spetta alle prime dieci Associate – o, rispettivamente, alle prime nove – con il maggior numero di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede alla data indicata nel precedente comma 1. L’ultimo membro del Consiglio può essere designato a norma del precedente comma 4.

Entro il 31 gennaio dell’anno in cui si tiene l’assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali il Segretario Generale comunica alle Associate la graduatoria con l’indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al 31 dicembre dell’anno precedente.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 3, entro il successivo mese di febbraio le Associate risultanti con 1.000 o più consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nonché le altre eventualmente interessate ad esprimere la designazione del proprio membro ai sensi del precedente comma 4, comunicano al Segretario Generale le proprie designazioni mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o morte di un membro durante il triennio, egli sarà sostituito per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione con altro membro designato tempestivamente dalla stessa Associata che aveva designato il membro cessato. Il membro cooptato deve essere scelto fra i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o di gestione e rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica ovvero, in subordine, più anziano per età.

E’ causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione la cessazione della carica di componente degli organi con funzione di supervisione strategica o di gestione presso l’Azienda associata designante ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della qualità di Associata. In caso di decadenza di un membro conseguente alla perdita da parte dell’Azienda della qualità di associata si riduce, di conseguenza, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ad ogni effetto, sino alla successiva nomina triennale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con diritto di intervento, il Revisore Unico e il Segretario Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi sostituire nelle riunioni da un delegato.

Art. 8 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

  1. nomina e revoca il Segretario Generale;
  2. nomina i membri del Comitato di Gestione, come da successivo art. 9;
  3. salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 5, nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, favorendone l’avvicendamento al proprio interno alla scadenza di ciascun mandato triennale, nonché tre Vice Presidenti. Nel caso di cui al menzionato art. 7, comma 5, il Consiglio di Amministrazione nomina quattro Vice Presidenti;
  4. delibera sull’indirizzo generale dell’Associazione;
  5. dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
  6. delibera sulle domande di ammissione all’Associazione;
  7. predispone il conto di previsione e il rendiconto economico e finanziario della gestione da proporre all’Assemblea;
  8. delibera sul programma d’attività;
  9. stabilisce la misura, le modalità e i termini dei contributi annuali delle Associate e la quota di ammissione una tantum delle nuove Associate;
  10. convoca l’Assemblea ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5;
  11. assume deliberazioni in ordine alle proposte di esclusione o di altri provvedimenti avanzate dal Giurì d’Onore;
  12. assume provvedimenti in ordine al Segretario Generale di cui al successivo art. 12;
  13. delibera in merito al Codice di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Art. 9 Comitato di Gestione: nomina, composizione e funzionamento

Il Comitato di Gestione è composto dai membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri componenti, in numero pari ai membri del Consiglio stesso così come determinato ai sensi del precedente art. 7, commi 1, 3, 4 e 10, e quindi senza computarvi il Presidente nel caso previsto dal precedente art. 7, comma 5.

Il Presidente e i Vice Presidenti in carica non possono essere nominati membri del Comitato di Gestione.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica un esercizio e sono rieleggibili. In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o morte di un membro nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, nomina il sostituto il quale rimarrà in carica fino al termine dell’esercizio stesso.

E’ causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato di Gestione la perdita della qualità di Associata da parte dell’Azienda cui il medesimo appartenga.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Segretario Generale di regola una volta al mese e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione devono constare da verbale sottoscritto, anche elettronicamente, dal Segretario Generale.

Le riunioni del Comitato di Gestione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario Generale.

I membri del Comitato di Gestione non possono farsi sostituire nelle riunioni da un delegato.

Art. 10 Poteri del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, di concerto con il Segretario Generale, dà attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.Il Comitato di Gestione riferisce al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità necessaria e comunque almeno ogni quattro mesi, sullo stato di attuazione di tali indirizzi, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle attività di maggior rilievo svolte nel periodo.

Art. 11 Presidente e Vice Presidenti

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente, oltre agli altri poteri previsti dal presente Statuto, di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e alle liti, di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Il Presidente e i Vice Presidenti d’intesa favoriscono la dialettica fra le Associate ed assicurano con imparzialità il corretto dispiegarsi dell’attività, intrattengono i necessari e opportuni rapporti con il Segretario Generale e sovrintendono alla gestione dei rapporti con le Associate. D’intesa con il Segretario Generale curano i rapporti con le Autorità di vigilanza nell’ambito delle attività e per i fini dell’Associazione.

In caso di assoluta urgenza il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente, potrà compiere gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo Organo, da effettuarsi alla prima riunione.

Art. 12 Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario Generale determinandone il trattamento giuridico/economico e fissandone poteri e compenso.

Il Segretario Generale, oltre agli altri compiti previsti dal presente Statuto:

  1. sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione provvede al coordinamento dell’attività degli uffici e gestisce il personale, determinandone il compenso e impartendo le direttive operative;
  2. sovrintende alla gestione dell’Associazione nell’ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  3. gestisce la liquidità dell’Associazione, controlla gli impegni di spesa e coordina l’attività dell’Associazione;
  4. predispone le bozze del conto di previsione e del programma d’attività, nonché il progetto di rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  5. esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione;
  6. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione;
  7. cura i rapporti con e fra gli Organi statutari;
  8. cura che il Consiglio di Amministrazione riceva tempestivamente la rendicontazione del Comitato di Gestione di cui al precedente art. 10, comma 2;
  9. cura i rapporti continuativi con le Autorità di vigilanza;
  10. cura la comunicazione dell’Associazione all’esterno secondo gli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea fra gli esponenti aziendali e i dirigenti delle Associate non rappresentati nel Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea nomina, altresì, un Revisore supplente fra gli esponenti aziendali e i dirigenti delle Associate medesime.

Il Revisore Unico e il Revisore supplente restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità o morte del Revisore Unico durante il triennio, subentrerà nell’incarico il Revisore supplente.

E’ causa di decadenza dalla carica di Revisore Unico la perdita della qualità di esponente aziendale o dirigente presso l’Azienda associata ovvero la perdita da parte dell’azienda stessa della qualità di Associata.

Il Revisore supplente resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina del nuovo Revisore Unico. Allo stesso modo l’Assemblea provvede alla sostituzione del Revisore supplente che sia nel frattempo venuto a mancare per qualsiasi causa.

Il Revisore Unico, oltre agli altri compiti previsti dal presente Statuto:

  1. vigila sulla gestione amministrativa dell’Associazione;
  2. convoca l’Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
  3. convoca il Consiglio di Amministrazione qualora non vi provveda il Presidente;
  4. riferisce all’Assemblea sul rendiconto economico e finanziario della gestione.

Art. 14 Giurì d’Onore

Il Collegio giudicante del Giurì d’Onore è composto per ogni controversia da tre membri, individuati con il metodo del sorteggio tra i dodici eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 5, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale.
Il Giurì d’Onore resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili.
In caso di dimissioni si provvede, nella prima assemblea, alla nomina di un nuovo membro che resta in carica fino al termine del periodo.
Il Giurì d’Onore, su richiesta di uno o più Associate, valuta eventuali azioni delle Associate contrarie al Codice di comportamento.
Per ogni controversia l’emolumento spettante al Giurì viene dallo stesso stabilito a carico delle parti secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della C.C.I.A.A. di Milano.
Qualora l’azione risulti effettivamente contraria al Codice di comportamento, il Giurì d’Onore emana provvedimenti, in relazione alla gravità della condotta, di richiamo e di censura.
Nei casi previsti il Giurì d’Onore può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione o l’espulsione della Associata e la pubblicazione della relativa decisione.
Il Giurì d’Onore può suggerire al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni da rivolgere alle Associate in merito alla condotta deontologica.

Art. 15 Fondo comune

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed è costituito ai sensi dell’art. 37 del Codice Civile come segue:

  1. dai contributi annuali versati dalle Associate;
  2. dalle quote una tantum versate dalle nuove Associate;
  3. dalle eccedenze attive della gestione.

La liquidità dell’Associazione deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, ovvero investita in altra forma determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I prelevamenti ed i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente, con firma singola, o da altri nell’ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso le Associate hanno diritto alla distribuzione, diretta o indiretta, di avanzi di gestione o del fondo comune.

Art. 16 Contributi

Le Associate sono tenute al versamento dei contributi annuali, determinati dal Consiglio di Amministrazione, a copertura del budget previsionale da questo redatto ed approvato dall’Assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, le Associate sono tenute al versamento di un contributo di servizio, composto da un contributo di base e da un contributo variabile sulla base di scaglioni unitari determinati in ragione del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Le Associate che designano un membro del Consiglio di Amministrazione sono invece tenute al versamento di un contributo di governance, determinato in misura pari al triplo del contributo di base, maggiorato o diminuito di una percentuale variabile in funzione del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al 31 dicembre dell’anno precedente e dell’entità dell’asset under management alla medesima data.

In caso di più Associate appartenenti al medesimo gruppo, l’Associata con il numero più elevato di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è tenuta a pagare per intero il proprio contributo determinato, a seconda dei casi, ai sensi del secondo o del terzo comma del presente articolo; le altre sono tenute a pagare un contributo dimezzato rispetto a quello che sarebbe dovuto ai sensi dell’uno o dell’altro di tali commi.

Le nuove Associate sono tenute al versamento di una quota associativa una tantum al momento dell’ammissione all’Associazione, di ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuna Associata potrà essere chiamata a versare contributi in misura superiore al 10% del totale.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di approvazione del preventivo di ciascun anno può essere chiesto alle Associate da parte del Consiglio di Amministrazione un acconto sul contributo annuale, salvo conguaglio da eseguirsi dopo l’approvazione del budget dell’esercizio.

La quota associativa una tantum ed i contributi annuali non sono trasferibili a terzi e non sono rivalutabili.

Art. 17 Rendiconto economico e finanziario della Gestione

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario della gestione e alla relazione sull’attività svolta, che vengono presentati all’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, corredati dalla relazione del Revisore Unico.

Il rendiconto economico e finanziario e la relazione del Consiglio di Amministrazione devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo che possa garantirne la prova dell’avvenuta ricezione a tutte le Associate almeno quindici giorni prima della data di riunione dell’Assemblea annuale.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:

  1. quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associate;
  2. su delibera dell’Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutte le Associate.

Art. 19 Liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore Unico e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo in favore di un’altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione medesima ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte – con esclusione di ogni altra giurisdizione – alla competenza del Giurì d’Onore, che giudicherà, quale organo arbitrale, in via irrituale, ex bono et aequo.

Le vertenze tra le Associate, aventi a oggetto la violazione di norme del Codice di comportamento saranno composte secondo la disciplina dettata dallo stesso.

Il giudizio del Giurì d’Onore sarà inappellabile.

Art. 21 Entrata in vigore e rinvio

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie entrano in vigore nel momento stesso della loro approvazione da parte dell’Assemblea e si applicano a partire dall’esercizio corrente anche per tutto quanto attiene agli Organi e ai contributi